RIDUZIONE ASSEGNO DIVORZILE (Cass. Civ. del 12 marzo n. 3922)
La revoca dell'assegnazione della casa familiare costituisce elemento valutabile ai fini della riduzione dell'assegno divorzile, in quanto essa incide negativamente (e, normalmente, in modo rilevante) sulla situazione economica della parte che deve ottenere in locazione altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative, e ne può, quindi, derivare un peggioramento della situazione economica dell'ex coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Inoltre, è evidente che una valutazione di congruità sottende un giudizio di merito, scevro da qualsiasi automatismo, circa la necessità di riequilibrare la situazione deteriore, accertata in concreto, determinatasi in seguito alla perdita dell'assegnazione della casa coniugale, pur se disposta in funzione esclusiva dell'interesse della prole.
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